La Società per la Biblioteca Circolante è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto. Per quanto previsto dall’art. 20 bis del DPR 600/73 la Società per la Biblioteca Circolante redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, redige il bilancio composto da situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, conserva le scritture contabili e la relativa documentazione.

Tutto ciò premesso si fa presente che le nuove agevolazioni fiscali sulle liberalità in denaro, e dal 2005 anche in natura, effettuate nei confronti della Società per la Biblioteca Circolante, in virtu’ del requisito di ONLUS enunciato precedentemente e degli adempimenti contabili che la stessa effettua, prevedono una deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore (persona fisica, impresa individuale e società) fino al limite del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70 mila euro all’anno. La legge non prevede che siano rispettate particolari formalità per le predette donazioni.

Rimangano comunque in vigore le vecchie regole:

La detrazione e la deduzione sono consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite:

Queste modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dall’Associazione, e a tal fine si fa presente che il possesso della predetta ricevuta da parte del donatore è condizione necessaria di ammissibiltà alla detrazione e alla deduzione.

 

Riepilogando, poiché esistono, sia per le persone fisiche che per le società, due tipi di vantaggi fiscali qualora esse effettuino donazioni alla Società per la Biblioteca Circolante, si chiarisce che i soggetti erogatori dovranno, in sede di dichiarazione dei redditi, scegliere l’agevolazione fiscale più conveniente in quanto non è possibile applicare tutte le norme sopra esposte al fine di evitare di "moltiplicare” il beneficio fiscale.